Testamento biologico: gli aspetti pratici e legali spiegati da Giuliana Michelini

Su questo blog abbiamo già avuto modo di conoscere Giuliana Michelini grazie ad alcune sue interessantissime e - ahimè - profetiche riflessioni sul caso Englaro ("Ma Beppino faccia presto a compiere il volere di sua figlia perché in questo strano paese tutto può succedere, anche che si ribalti una sentenza così lineare: troppe influenze dell'autorità religiosa e di tanti bigotti possono fuorviare gli animi di chi potrebbe ancora bloccare il naturale percorso di quel corpo troppo manipolato e stravolto da mani estranee").

Giuliana è una delle persone più esperte in materia di testamento biologico e per questo le abbiamo chiesto di concederci un'intervista per capire alcuni aspetti, soprattutto legali e pratici, legati a questa "cosa" di cui tutti parlano, ma che pochi conoscono. Ringraziamo di cuore Giuliana per la sua disponibilità e per il suo enorme impegno anche nei periodi più difficili.

* * *

Che cos'è il testamento biologico di cui tanto si parla in questo periodo?


Il testamento di vita o direttive anticipate, meglio noto come testamento biologico, è l'espressione della volontà della persona, nel possesso della propria capacità di intendere e volere, in ordine ai trattamenti sanitari ai quali vorrebbe o non vorrebbe essere sottoposta nel caso in cui non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso informato, con la possibilità di indicare un terzo cui è dato l'incarico di eseguire le proprie volontà. Si pensi al caso degli incidenti stradali in cui si venga sottoposti a pratiche mediche in condizioni di stordimento o di incoscienza.

In assenza di una legge tale manifestazione di volontà, che è comunque opportuno formalizzare per iscritto, può assumere le forme più diverse: le associazioni che si occupano di questa questione, come l'Associazione Luca Coscioni e la Consulta di Bioetica, hanno redatto documenti che possono essere utilizzati a tale scopo.


Il testamento biologico, quindi, c'entra qualcosa con l'eutanasia?

Con il termine "testamento biologico" si è soliti indicare un atto diverso dall'eutanasia, perchè si manifesta esclusivamente con il rifiuto, in tutto od in parte, delle cure, mentre l'eutanasia riguarda prevalememente attività che agevolano la morte di un paziente gravemente ammalato e sottoposto a insopportabili sofferenze.

Va però detto che si parla di "eutanasia" per indicare un insieme di eventi che si verificano nella vita reale, ma resta difficile allo stato delle cose darne una definizione univoca: basti pensare che le leggi dei diversi paesi in cui è ammessa la definiscono in modo vario. Quindi quanto prima specificato potrebbe venire contraddetto da chi dà all'eutanasia un senso diverso.

E' curioso che venga in soccorso di questa idea di eutanasia proprio il "Catechismo della chiesa cattolica", come spiegava Ignazio Marino in un articolo su "L'espresso" del 2005! "L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuole procurare la morte: si accetta di non poterla impedire". Sembra impossibile credere che questo sia farina del sacco di Ratzinger ma è così!


Nell'ordinamento giuridico italiano si parla di testamento biologico?

Nel nostro ordinamento non si parla di "testamento biologico", ma la magistratura ha in più occasioni deciso per l'ammissibilità del rispetto della volontà del paziente. Questo non già facendosi legislatore al posto del parlamento, ma semplicemente trovando gli elementi per formulare le sentenze nelle norme esistenti in fatto di diritto alla salute, al rispetto della persona umana, ad essere informati sulle terapie che il medico intende adottare vincolando l'applicazione delle stesse al consenso del paziente e rifacendosi al diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria. Bisogna sottolineare che l'articolo 32 (1) della Costituzione riconosce un diritto alla salute ma non impone un obbligo di cura!

La battaglia per il testamento biologico è strettamente connessa al diritto al consenso e al rifiuto delle terapie, e quindi non trova ostacoli nel nostro sistema giuridico, ma è legittimata in via principale dalla nostra Costituzione (articoli 32 e 13 (2)). Ciò senza contare le norme sovranazionali come quelle contenute nella Convenzione di Oviedo e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.


Quindi, nel sistema giuridico italiano, per far rispettare la propria volontà di non sottoporsi a determinate cure anche in caso di incapacità di esprimersi, cosa si dovrebbe fare?

Dopo gli sviluppi del caso Englaro il parlamento si sta attrezzando per proporre ed approvare una legge sul testamento di vita proibizionista invece di disciplinare la questione, così come fece con la legge 40 del 2004 sulla procreazione assistita: i segnali in tal senso ci sono tutti e sono purtroppo univoci.

Quindi non ci si potrà aspettare aperture e semplificazioni da una nuova legge: non ci sono attualmente garanzie che la volontà espressa da un paziente in un testamento di vita sia rispettata e non ce ne saranno con una legge ad hoc, che ridurrà i casi in cui si terrà conto delle indicazioni espresse circoscrivendo le terapie che possono essere sospese ed eliminando la figura del "fiduciario", preziosa per chi non ha parenti stretti per far rispettare quanto chiesto in caso di sopravvenuta incapacità.


Esistono degli escamotage?

Attualmente si potrebbe fare ricorso alla figura dell'"amministratore di sostegno", prevista dalla legge 5 del 2004 che ha portato modifiche al codice civile per tutelare chi, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Inizialmente applicata esclusivamente per la tutela di interessi patrimoniali, in tempi recenti questa figura ha trovato un'applicazione estensiva alle questioni sanitarie: in tal senso hanno accolto i ricorsi per la nomina di un amministratore di sostegno i Giudici Tutelari di Modena e di Udine.

L'amministratore di sostegno può rifiutare la cure in nome e per conto del suo amministrato, di cui peraltro è tenuto a rispettare la volontà: ciò beninteso solo nel caso in cui questi atti, relativi alla salute, siano stati indicati espressamente nel provvedimento del giudice. Il vero rischio è che il giudice competente per territorio non dia una interpretazione estensiva della norma sull'amministrazione di sostegno.

La casistica resta scarsa, ma mi sembra sia una strada che vale la pena di percorrere.

Drammaticamente, in questo periodo in cui sembra che una parte del parlamento sia dormiente - e sicuramente non è mobilitata sui temi dei diritti e delle libertà - mentre l'altra si scatena in azioni di repressione e proibizionismo, l'unica speranza resta quella di una magistratura competente e illuminata, che sappia applicare le norme esistenti senza farsi intimidire dal potere e da pretestuose accuse di conflitti di competenze.

Little Prince(ss)

(1) Articolo 32 della Costituzione: "1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
(2) Articolo 13 della Costituzione: "La libertà personale è inviolabile. [...]".


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Leggi anche:
* Il malato come burattino, ovvero il rispetto della vita secondo Famiglia Cristiana
* Eluana Englaro, la sua sete e la sua libertà. Leggendo la Costituzione
* Eluana Englaro e la vita come libertà di essere sé stessa in ogni momento

2 commenti:

  1. Bella ed interessante questa intervista. Direi che fa piena luce su quanto questo paese sia legislativamente arretrato.
    In un paese dove ancora le pressioni "cattoliche" sono cosi forti da alimentare una triste sequela di servizi giornalistici e puntate a tema sui vari "talk show" televisivi, quando forse sarebbe maggiormente utile rispettare la scelta di un padre che prende una decisione tanto difficile e una persona che ha espresso una propria volontà.

    Questo che si dichiara apertamente essere uno stato laico è ancora inchiodato ai voleri e ai poteri della Chiesa.

    Passa ancora sul blog quando vuoi! ;)
    Vi

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  2. Bell'intervista, molto interessante.
    Ti ringrazio per la bella lettura.
    Blogger

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