LA SOLA SETE DI ELUANA: LA LIBERTA’
Costituzione Italiana
ART 32, COMMA 2
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Convenzione di Oviedo
ART. 1
“Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”.
ART. 9
“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
Dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano
Eluana si trova in “un persistente Stato Vegetativo con tetraparesi spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere contatti con l’ambiente esterno” (pag. 2). “Non… vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici)” (pag. 22).
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