* 1° parte - E' bello il sesso da Trieste in giù... ma all'aperto!
2° parte - Atti osceni in luogo pubblico: istruzioni per l'uso
Dopo aver parlato delle gioie del sesso all'aperto, è il caso di esaminarne anche i dolori. Infatti, come abbiamo ricordato nel precedente capitolo, esiste nell'ordinamento giuridico italiano il reato di atti osceni in luogo pubblico, regolamentato dall'articolo 527 del codice penale: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309".
L'interpretazione della norma, che non brilla per chiarezza, può risultare particolarmente difficoltosa e per questo abbiamo chiesto chiarimenti all'avvocato Stefania Santilli, da tempo impegnato a fianco dell'associazionismo *qtlgb (da Famiglie Arcobaleno al Cig - Arcigay Milano).
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Il reato di "atti osceni in luogo pubblico" è stato definito anche "reato senza vittime". La norma quale bene vuole tutelare?
Leggendo l'articolo 527 del codice penale insieme all'articolo 529, si individua il bene tutelato nel cosiddetto comune senso del pudore, che attiene agli atti e ai fatti concernenti la vita sessuale: l'oscenità diviene infatti penalmente rilevante solo quando la collettività è posta nelle condizioni di poter percepire un contegno sessualmente esplicito, senza che sia necessario per il perfezionamento del reato che effettivamente uno o più soggetti vi assistano.
La norma mi sembra piuttosto vaga... Come definire un comune senso del pudore e delineare un confine definito tra ciò che è lecito e ciò che non lo è? Ad esempio, la norma si riferisce anche ad atti di feticismo sessuale?
La capacità di offendere il pudore è strettamente connessa al requisito della percepibilità da parte di un numero indeterminato di persone, rappresentativo dell'uomo medio e della comune sensibilità in materia sessuale.
Ogni comportamento che, oltre a soddisfare l'istinto sessuale dell'agente, si riveli offensivo del sentimento della morale sessuale e del pudore configura il reato di cui all'articolo 527 del codice penale, mentre non offendono il comune senso del pudore sessuale (e non costituiscono il reato di atti osceni) quei comportamenti che, pur avendo in sé un significato osceno, si esauriscano nella sfera individuale e privata del soggetto.
La capacità offensiva del comune senso del pudore manca infatti quando il comportamento è percepibile soltanto da un ristretto gruppo di persone determinate, le quali hanno mostrato di accettare (o addirittura gradire) quel comportamento e di non subire alcuna lesione al loro senso del pudore. Si pensi ad uno spettacolo di lap dance all'interno di un locale notturno, del quale gli spettatori siano adeguatamente informati e al quale abbiano deciso liberamente di assistere.
Del pari non costituiscono violazioni dell'articolo 527 del codice penale tutte quelle condotte che non hanno alcuna connotazione sessuale. In tali ipotesi si può configurare la violazione dell'articolo 726 del codice penale che sanziona con un’ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compia atti contrari alla pubblica decenza.
In alcuni luoghi pubblici (spiagge, boschi, ecc...) è noto che avvengono incontri sessuali tra adulti consenzienti... In questo caso si può invocare qualche attenuante?
Perché si perfezioni il reato è richiesta la coscienza e la volontà di offendere il pudore sessuale. Tale valutazione si effettua prendendo in considerazione nel singolo caso il contesto ambientale e le circostanze di tempo e luogo di commissione dei fatti per determinare l'effettiva visibilità e quindi "pubblicità" del comportamento. Vi sono state sentenze assolutorie nel caso di rapporti sessuali in automobile, perchè gli interessati hanno posto in essere mezzi idonei a celare la visione dall'esterno applicando tendine o giornali coprenti sul parabrezza.
Pertanto la mera circostanza che il luogo sia noto per incontri sessuali non è un'attenuante, ma le eventuali caratteristiche di separatezza dei luoghi (per la presenza, ad esempio, di alti cespugli, fitta boscaglia, ecc...) che tendano ad occultare allo sguardo esterno quanto accade all'interno dell'area possono essere valutati dal Giudice al fine di escludere il dolo e quindi il perfezionamento del reato.
Vorrei ribadire che non rientra nel reato la semplice esposizione dei genitali in pubblico ove non vi sia una connotazione sessuale e dimostrazione di libido. Per esempio il naturismo, se praticato in luoghi dove è possibile, per ordinanza comunale o per consuetudine, non costituisce reato.
Una persona che venisse colta dalla polizia durante un rapporto sessuale in luogo pubblico come dovrebbe comportarsi?
L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha la facoltà di chiedere i documenti, identificare la persona e svolgere i controlli che ritiene opportuni anche attraverso terminali, sempre che tale attività venga svolta in conformità alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Quindi una persona che viene fermata dalla pubblica autorità deve mantenere la calma, tenere un comportamento collaborativo e fornire le proprie generalità per non incorrere in altre ipotesi delittuose, quali ad esempio il rifiuto d’indicazione delle proprie generalità. Nel caso non lo facesse potrebbe essere condotto in Questura e ivi trattenuto per il tempo necessario alla sua identificazione, comunque non superiore a 24 ore.
Per concludere, il consiglio è di restare calmi, dare i propri dati anagrafici e nominare un legale di fiducia – rammentando che, in caso contrario, viene nominato un legale d’ufficio – al fine di seguire il procedimento sin dalle sue prime fasi. Se gli agenti ritengono che sussista il reato, sono obbligati a consegnare all'indagato un foglio nel quale viene informato di tutti i suoi diritti e viene invitato a dichiarare un domicilio per le notifiche di tutti gli atti del procedimento penale. E' sempre possibile variare il domicilio eletto dandone idonea comunicazione scritta, anche attraverso il proprio difensore.
Un'ultima domanda: il voyeur che osserva una coppia intenta in un rapporto sessuale in luogo pubblico rischia qualcosa?
Il voyeur che in luogo pubblico si limita ad osservare una coppia adulta che ha un rapporto consenziente non compie di norma reato. Quando una coppia ha un rapporto in luogo pubblico non può non mettere in conto il fatto di essere osservata da terzi. Al più, ricorrendone i presupposti, ove il voyeur invano sia stato invitato ad andarsene ed allontanarsi potrebbe configurarsi il reato di molestia previsto e punito dall'articolo 660 del codice penale, che così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516".
Diverso è il caso in cui la scena venga ripresa o fotografata e dette immagini vengano poste successivamente in circolazione oppure la coppia venga spiata in un luogo privato. L'articolo 615 bis del codice penale stabilisce che "chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo [...]".
Il riferimento all'articolo 614 circoscrive l’ambito di operatività della norma all’interno dei luoghi di domicilio o di privata dimora e nelle appartenenze e pertinenze di essi (ad esempio, gli ingressi, anche se prospicienti sulla pubblica via) nonchè i luoghi da cui è possibile escludere le persone (ad esempio studi professionali, bar, eccetera).
La norma non punisce quindi tutte quelle condotte che avvengono al di fuori di tali ipotesi (sulla pubblica via appunto). Il legislatore non ha voluto punire il tipo di attività, bensì le modalità con cui si carpiscono notizie attinenti la vita privata effettuate da chi non è soggetto coinvolto.
Se un guardone osserva una coppia di adulti senza il loro consenso mentre questa consuma un rapporto sessuale in pubblico non si verifica un reato; la coppia se ritiene violata la propria privacy e il diritto alla propria immagine può promuovere una causa civile per lesione della propria riservatezza.
Se la coppia di adulti ha un rapporto sessuale consenziente in pubblico ed è consapevole di essere osservata, il voyeur che si limiti a guardare (e non si masturbi o compia a sua volta atti sessuali) non compie atti osceni.
Little Prince(ss)
I prossimi capitoli:
* 3° parte - Sotto le foglie del sesso: eros, amore e battuage
* 4° parte - Orge gay e pompieri: l'outdoor sex in Inghilterra
* 5° parte - Feticismo nelle strade alla Folsom Street Fair
* 6° parte - Sesso senza fissa dimora: Sophieboop racconta
Ti interessa l'esibizionismo e il voyeurismo? Segui questo ___fil rose___!
norme come queste sono davvero il retaggio di morali ampiamente superate e grottesche...
RispondiEliminaridicolo che non esista una distinzione tra un atto sessuale in luogo aperto ma deserto, tipo spiaggia, montagna eccetera, dove in pratica non si da spettacolo; e atti sessuali consumati in luogo urbano come una strada, piazza eccetera...
4 luglio 2009 23.14
@ Iperio:
RispondiEliminaSinceramente concordo. E soluzioni legislative alternative esistono, come vedremo nelle prossime puntate...
5 luglio 2009 2.02